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Giudice Sportivo, le decisioni relative alla 18° giornata di Prima Div.- A

Giudice Sportivo, le decisioni relative alla 18° giornata di Prima Div.- A

03 gennaio 2011 - 12:09
03 gen 2011 - 12:09

Nelle Reggiana Mei dovrà scontare ancora un turno di squalifica, nello Spezia rientra Pedrelli. Le decisioni del Giudice Sportivo in merito al recupero Ravenna-Spal

In base alle risultanze degli atti ufficiali il Giudice Sportivo della Lega Pro ha reso note le decisioni in merito alla 18° giornata di campionato di Prima Divisione Girone A:

AMMENDA

-€ 1.000,00 HELLAS VERONA F.C. S.P.A. perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore cinque petardi e lanciavano un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
-€ 1.000,00 SALERNITANA CALCIO 1919 SPA perchè propri sostenitori lanciavano sul terreno di gioco una bottiglietta d'acqua semipiena, senza colpire, e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze.
-€ 750,00 GUBBIO 1910 S.R.L. per indebita presenza negli spogliatoi al termine della gara di persone non identificate, ma riconducibili alla società che non si allontanavano nonostante i ripetuti inviti dell'arbitro.
-€ 350,00 ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL perchè propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
-BRIGANTI MARCO (GUBBIO) per comportamento offensivo verso l'arbitro.
-SMIT VLADO (SPAL) per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
-BALESTRI IACOPO (SALERNITANA)
-CONTI CHRISTIAN (COMO)
-FONJOCK DIVINE (RAVENNA)
-GUADALUPI MIRKO (PAVIA)
-LEGITTIMO MATTEO (SALERNITANA)
-MUROLO MICHELE (SALERNITANA)
-ROMEO SAMUELE (ALESSANDRIA)
-VILLAR RODRIGUEZ RICARDO JOSE (COMO)


In merito alla gara di recupero giocata il 23 dicembre 2010 tra Ravenna e Spal, il Giudice sportivo ha adottato le seguenti decisioni:

AMMENDA
-€ 2.000,00 RAVENNA CALCIO S.R.L. perchè propri sostenitori, più volte durante la gara ed al momento della sostituzione, intonavano cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria; entità della sanzione attenuata perché la società Ravenna ha chiaramente manifestato la propria dissociazione dai censurabili comportamenti dei propri sostenitori richiamando il pubblico, a mezzo di altoparlante, ad un atteggiamento di correttezza sportiva.

AMMONIZIONE
-ROSSI LEONARDO (RAVENNA CALCIO S.R.L.) per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
-CIPRIANI GIACOMO (SPAL)